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Testo di legge
Fedlex ↗

1Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

2Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.

3I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.

Uebersicht

Art. 59 ZGB — Art. 59 ZGB