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Testo di legge
Fedlex ↗
1Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
3I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.
Uebersicht
Art. 59 ZGB — Art. 59 ZGB