1Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall’atto di fondazione o dai suoi organi competenti.
2Il patrimonio dev’essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito. Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 ( RU 2005 4545 ; FF 2003 7053 7093 ).
3Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 ( RU 2005 4545 ; FF 2003 7053 7093 ).
Uebersicht
Art. 57 ZGB — Art. 57 ZGB