1L’amministrazione dell’eredità è ordinata: 1. se un erede è durevolmente assente senza rappresentante, in quanto i suoi interessi lo richiedano; 2. se nessuno dei pretendenti può sufficientemente giustificare i suoi diritti ereditari e quando sia incerta l’esistenza di un erede; 3. se non sono conosciuti tutti gli eredi; 4. nei casi particolari previsti dalla legge.
2Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l’amministrazione dell’eredità è affidata ad esso.
3Se il defunto era sotto curatela comprendente l’amministrazione dei beni, il curatore assume anche l’amministrazione dell’eredità, salvo che sia disposto altrimenti. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).
Uebersicht
Art. 554 ZGB — Art. 554 ZGB