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Testo di legge
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1L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.

2Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.

3Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.

Uebersicht

Art. 533 ZGB — Art. 533 ZGB