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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell’esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l’esercizio dei diritti civili.

2L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.

3Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.

Uebersicht

Art. 517 ZGB — Art. 517 ZGB