1Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.
2Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: 1. vigila sugli uffici dello stato civile; 2. assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; 3. collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; 4. decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all’estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; 5. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 689 ; FF 2013 3085 ). assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile.
3La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 ( RU 2004 2911 ; FF 2001 1417 ).
Uebersicht
Art. 45 ZGB — Art. 45 ZGB