1Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).
2Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio.
3L’autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l’autorità del domicilio.
1Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).
2Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.
3Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori: Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ). 1. continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria; 2. ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente.
1Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio: 1. durante la procedura di divorzio; 2. nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio; 3. nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.
2Negli altri casi è competente l’autorità di protezione dei minori. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).
Uebersicht
Art. 315 ZGB — Art. 315 ZGB