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Testo di legge
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1Le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.

2Nei casi idonei l’autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

3Se istituisce una curatela, l’autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell’autorità parentale.

1Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

2Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.

3Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

1Se necessario, l’autorità di protezione dei minori ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

2L’autorità di protezione dei minori esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi: 1. il procedimento concerne il ricovero del figlio; 2. gli interessati propongono conclusioni differenti in merito all’autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali.

3Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni.

1Nel caso in cui il figlio debba essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

2Se è capace di discernimento, il figlio può adire da sé il giudice.

1Quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione dei minori.

2Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale RS 311.0 possono avvisare l’autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

1Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale RS 311.0 , le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività: 1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni; 2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.

2Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.

3I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

1Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. L’autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

2Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale RS 311.0 possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

3Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione dei minori, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l’articolo 13 della legge del 23 giugno 2000 RS 935.61 sugli avvocati.

4Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

Uebersicht

Art. 314 ZGB — Art. 314 ZGB