1I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete.
2Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 ( RU 1999 1118 ; FF 1996 I 1 ).
3I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ).
Uebersicht
Art. 304 ZGB — Art. 304 ZGB