1I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. 1bis Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se: 1. si tratta di affari quotidiani o urgenti; 2. il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 ( RU 2014 357 ; FF 2011 8025 ).
2Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.
3Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.
4I genitori scelgono il prenome del figlio.
1L’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
2Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora: a. il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali.
3Il genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.
4Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.
5Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.
Uebersicht
Art. 301 ZGB — Art. 301 ZGB