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Testo di legge
Fedlex ↗

1Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.

2Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. I rapporti giuridici, il cui oggetto è regolato dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti, sono sottoposti alla nuova legge dal momento della sua entrata in vigore, anche se compiuti anteriormente.

Uebersicht

Art. 3 ZGB — Art. 3 ZGB