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Testo di legge
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1La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione: Nuovo testo giusta l’all.1 cifra II n. 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ). 1. delle spese di parto; 2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita; 3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.

2In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.

3Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.

Uebersicht

Art. 295 ZGB — Art. 295 ZGB