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Testo di legge
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1Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all’adozione.

2Un’adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all’adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

1I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.

2È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga.

1Una persona non coniugata e non vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.

2Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

3Una persona di almeno 28 anni vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.

4È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L’aspirante all’adozione deve motivare la richiesta di una deroga.

1Una persona può adottare il figlio del: 1. coniuge; 2. partner registrato; 3. convivente di fatto.

2La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

3I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un’unione domestica registrata.

1La differenza d’età tra l’adottando e gli aspiranti all’adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni.

2Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene dell’adottando. Gli aspiranti all’adozione devono motivare la richiesta di una deroga.

Uebersicht

Art. 264 ZGB — Art. 264 ZGB