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Testo di legge
Fedlex ↗

1In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.

2Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.

3Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.

4Salvo clausola contraria nella convenzione matrimoniale, la modifica della ripartizione legale non si applica in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2021 312 ; FF 2018 4901 ).

1La separazione dei beni prescritta per legge o per sentenza del giudice si riferisce sempre all’intiera sostanza di ciascuno dei coniugi. 2 Se è stabilita per convenzione matrimoniale, si riferisce pure all’intiera sostanza in quanto il contratto medesimo non contenga speciali eccezioni.

Uebersicht

Art. 241 ZGB — Art. 241 ZGB