1Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.
2Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
1La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito: 1. per i propri debiti anteriori al matrimonio; 2. per i debiti da essa contratti con consenso del marito, o mediante obbligazione da essa assunta a favore di lui col consenso della autorità tutoria; 3. per i debiti risultanti dal normale esercizio della sua professione o del suo mestiere; 4. per i debiti gravanti eredità ad essa pervenute; 5. per i debiti derivanti da atti illeciti. 2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l’economia domestica comune, se non in caso di insolvenza del marito.
Uebersicht
Art. 207 ZGB — Art. 207 ZGB