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Testo di legge
Fedlex ↗
1La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale. Se un coniuge afferma che un oggetto è bene riservato deve fornirne la prova.
Uebersicht
Art. 193 ZGB — Art. 193 ZGB