Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro.
2Il giudice prende le appropriate misure conservative.
3Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario. I coniugi sono sottoposti al regime dell’unione dei beni in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime eccezionale.
Uebersicht
Art. 178 ZGB — Art. 178 ZGB