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Testo di legge
Fedlex ↗
1Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa.
3Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
Uebersicht
Art. 173 ZGB — Art. 173 ZGB