1Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi; b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi; c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.
2Sono decisioni anche quelle in materia d’esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l’interpretazione (art. 69). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ).
3Le dichiarazioni di un’autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
Uebersicht
Art. 5 VwVG — Art. 5 VwVG