L’autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 ( RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413 ). a. alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile; b. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ). alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in violazione dell’articolo 11 b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera; c. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 ( RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413 ). in una causa con numerose parti; d. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 ( RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413 ). in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.
Uebersicht
Art. 36 VwVG — Art. 36 VwVG