Testo di legge

1La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione sono inviolabili.

2Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

3Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un’accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale.

Divieto di dissimulazione del proprio viso Art. 9a4 1Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.

2Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso in ragione del suo sesso.

3Le eccezioni al primo capoverso e le sanzioni sono stabilite dalla legge.

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