Testo di legge
1La giurisdizione penale è esercitata:
a) dal Tribunale penale di prima istanza; b) dal Tribunale penale di seconda istanza; c) dal Magistrato dei minorenni.
2La legge disciplina la partecipazione dei giurati.
3La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.
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