Testo di legge

1Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

2Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l’accettazione, l’elaborazione, la modificazione o l’abrogazione di una legge o di un decreto legislativo.

18Introduzione degli art. 34bis e 34ter approvati con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59'292, voti contrari 48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309.

19Modifica del sottotitolo approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.

20Modifica dell’art. 35 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.

21 Modifica dell’art. 36 cpv. 1 lett. h) approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 59'745, voti contrari 14'775, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.

101.000 8 3La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.22 2. ricevibilità

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