Testo di legge

1Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.

2L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato.

TITOLO Vbis16 Regime finanziario Principi generali Art. 34bis17 1La gestione finanziaria dello Stato è retta dai principi della legalità, della parsimonia e dell’economicità; le finanze devono essere equilibrate a medio termine, tenuto conto dell’evoluzione economica.

2Prima di assumere un nuovo compito, il Cantone ne esamina la sopportabilità finanziaria e le modalità di finanziamento.

3Ogni compito deve essere valutato periodicamente al fine di verificare se è ancora necessario e utile e se il carico finanziario che comporta è sopportabile.

Freno ai disavanzi: principi e misure di riequilibrio finanziario

13Introduzione dell’art. 29a approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.

14Modifica della nota marginale approvata con votazione popolare del 9.2.2014: voti favorevoli 101'114, voti contrari 11'775, in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 555.

15Modifica dell’art. 30 approvata con votazione popolare del 10.2.2019: voti favorevoli 50'231, voti contrari 16'140; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 88.

16Introduzione del titolo approvata con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59'292, voti contrari 48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309.

17Introduzione degli art. 34bis e 34ter approvati con votazione popolare del 18.5.2014: voti favorevoli 59'292, voti contrari 48'373, in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 309.

101.000 7 Art. 34ter181Di principio, il preventivo e il consuntivo di gestione corrente devono essere presentati in equilibrio.

2Tenuto conto della situazione economica e di eventuali bisogni finanziari eccezionali, possono essere preventivati dei disavanzi entro i limiti definiti dalla legge.

3I limiti definiti dalla legge vanno rispettati attraverso misure di contenimento della spesa, di aumento dei ricavi o di adeguamento del coefficiente d’imposta cantonale.

4Eventuali disavanzi del conto di gestione corrente a consuntivo sono compensati con avanzi precedentemente realizzati; se ciò non è possibile devono essere recuperati nei termini indicati dalla legge.

5Il Cantone adotta tempestivamente le misure necessarie a garantire il rispetto del principio dell’equilibrio finanziario.

6Per decidere l’aumento del coefficiente d’imposta cantonale è necessaria la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti in Gran Consiglio.

TITOLO VI Elezioni, iniziativa popolare, referendum e revoca19 Elezioni popolari

Noch kein Inhalt verfügbar.