1Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.
2La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l’articolo 103.
3Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994 RS 360 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 2008 RS 361 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra I n. 1 lett. a della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2008 4989 ; FF 2006 4631 ).
Uebersicht
Art. 99 StPO — Art. 99 StPO