1Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP) RS 311.0 .
2Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se: a. considerati gli altri fatti contestati all’imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura; b. la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante; c. la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all’estero.
3Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un’autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.
4Nei casi di cui ai capoversi precedenti, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento.
Uebersicht
Art. 8 StPO — Art. 8 StPO