1Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso.
2Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l’atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni.
3Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti.
4La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte.
5Ad istanza di parte o d’ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un’udienza.
Uebersicht
Art. 390 StPO — Art. 390 StPO