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Testo di legge
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1Se l’imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l’accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.

2Se l’imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.

3Qualora l’imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.

4La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se: a. nel procedimento in corso l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e b. la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato.

Uebersicht

Art. 366 StPO — Art. 366 StPO