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Testo di legge
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1Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l’autorità competente avvia d’ufficio la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva. Trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta.

2Negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto.

3Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini.

4Il giudice offre alle persone e autorità interessate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni.

5Per altro, la procedura dinanzi al giudice (art. 363 cpv. 1) è retta per analogia dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado; alla procedura scritta si applica per analogia l’articolo 390. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

Uebersicht

Art. 364 StPO — Art. 364 StPO