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Testo di legge
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1Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un’udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.

2Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all’articolo 316.

3Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell’autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l’opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove.

Uebersicht

Art. 332 StPO — Art. 332 StPO