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Testo di legge
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1Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l’imputato a un’udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela.

2Se entra in considerazione un’impunità a seguito di riparazione secondo l’articolo 53 CP RS 311.0 , il pubblico ministero convoca il danneggiato e l’imputato a un’udienza allo scopo di ottenere la riparazione.

3L’avvenuta conciliazione è messa a verbale e l’accordo è firmato dagli interessati. Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento.

4Se l’imputato non compare all’udienza di conciliazione di cui al capoverso 1 o 2 oppure l’udienza ha esito negativo, il pubblico ministero apre senza indugio l’istruzione. In casi motivati può obbligare il querelante a prestare entro dieci giorni una cauzione per le spese e le indennità.

Uebersicht

Art. 316 StPO — Art. 316 StPO