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Testo di legge
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1L’intervento di agenti infiltrati sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

2Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l’inchiesta mascherata il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti: a. l’ordine con il quale ha disposto l’inchiesta mascherata; b. la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l’approvazione.

3Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cinque giorni dal momento in cui è stata disposta l’inchiesta mascherata. Può accordare l’approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

4L’approvazione menziona espressamente se è consentito: a. allestire o alterare documenti per costituire o conservare un’identità fittizia; b. garantire l’anonimato; c. impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.

5L’approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di volta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

6Se l’approvazione viene negata o non è stata chiesta, il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediatamente distrutte. Le informazioni ottenute mediante l’inchiesta mascherata non possono essere utilizzate.

Uebersicht

Art. 289 StPO — Art. 289 StPO