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Testo di legge
Fedlex ↗
1Le registrazioni ottenute nell’ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento.
2Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.
Uebersicht
Art. 276 StPO — Art. 276 StPO