1Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli.
2Non sottostanno all’obbligo di consegna: a. l’imputato; b. le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro diritto; c. le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da: 1. poterle rendere penalmente responsabili, oppure 2. poterle rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
3L’autorità penale può ingiungere all’obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all’articolo 292 CP RS 311.0 o con la multa disciplinare.
4Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l’obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l’ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo.
Uebersicht
Art. 265 StPO — Art. 265 StPO