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Testo di legge
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1Il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.

2Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio.

3Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto.

4Se l’interessato rifiuta di sottomettersi all’ordine della polizia, decide il pubblico ministero.

Uebersicht

Art. 260 StPO — Art. 260 StPO