1Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.
2Il mandato indica: a. le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare; b. lo scopo del provvedimento; c. le autorità o le persone incaricate dell’esecuzione.
3Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti.
4La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.
Uebersicht
Art. 241 StPO — Art. 241 StPO