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Testo di legge
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1Dopo l’arresto la polizia accerta senza indugio l’identità dell’arrestato, lo informa in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell’arresto e, ai sensi dell’articolo 158, lo rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio il pubblico ministero dell’avvenuto arresto.

2In seguito la polizia interroga l’arrestato in applicazione dell’articolo 159 in merito ai sospetti gravanti sulla sua persona e procede senza indugio agli accertamenti necessari per corroborare o infirmare gli indizi di reato e gli altri motivi di carcerazione.

3Se dagli accertamenti risulta che non sussistono o sono venuti meno motivi di carcerazione, l’arrestato è liberato immediatamente. Se gli accertamenti confermano gli indizi di reato e i motivi di carcerazione, la polizia traduce senza indugio l’arrestato dinanzi al pubblico ministero.

4In ogni caso l’arrestato è liberato o tradotto dinanzi al pubblico ministero entro 24 ore; se l’arresto è stato preceduto da un fermo, la durata del fermo è computata nel termine.

5Se una persona arrestata provvisoriamente secondo l’articolo 217 capoverso 3 deve restare in stato di arresto più di tre ore, il provvedimento deve essere ordinato da un agente di polizia a cui la Confederazione o il Cantone abbiano conferito tale facoltà.

Uebersicht

Art. 219 StPO — Art. 219 StPO