1La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi: a. è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato; b. è colpito da mandato di cattura.
2La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.
3La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se: a. non declina le sue generalità; b. non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile; c. l’arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.
Uebersicht
Art. 217 StPO — Art. 217 StPO