1Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di: a. accertarne l’identità; b. interrogarla brevemente; c. chiarire se ha commesso un reato; d. chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati.
2La polizia può obbligare la persona fermata a: a. declinare le proprie generalità; b. esibire i documenti d’identità; c. esibire oggetti che reca con sé; d. aprire contenitori o veicoli.
3La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo.
4Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano.
Uebersicht
Art. 215 StPO — Art. 215 StPO