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Testo di legge
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1Il pubblico ministero, il giudice e, nei casi semplici, la polizia effettuano in loco un’ispezione oculare degli oggetti, luoghi ed eventi che rivestono importanza per valutare un fatto ma non sono direttamente disponibili come reperti probatori.

2Ognuno deve tollerare un’ispezione oculare e garantire l’accesso necessario a chi vi partecipa.

3Se occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, le autorità osservano le norme applicabili alla perquisizione domiciliare.

4Le ispezioni oculari sono documentate mediante registrazioni audio o video, piani, disegni o descrizioni oppure in altro modo.

5Chi dirige il procedimento può disporre che: a. sul luogo dell’ispezione oculare si proceda ad altri atti procedurali; b. l’ispezione oculare sia associata a una ricostruzione dei fatti o a un confronto; in tal caso, l’imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti sono obbligati a parteciparvi; sono fatti salvi i loro diritti di non rispondere.

Uebersicht

Art. 193 StPO — Art. 193 StPO