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Testo di legge
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1Il perito è nominato da chi dirige il procedimento.

2Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene: a. la designazione del perito; b. eventualmente, l’annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l’elaborazione della perizia; c. quesiti formulati in modo preciso; d. il termine per presentare la perizia; e. l’avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all’obbligo del segreto; f. l’avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l’articolo 307 CP RS 311.0 .

3Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l’alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA.

4Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.

5Se opportuno nell’interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.

6Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa.

7Se l’accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l’assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente.

Uebersicht

Art. 184 StPO — Art. 184 StPO