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Testo di legge
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1All’inizio dell’interrogatorio le autorità penali avvisano le persone informate sui fatti dell’obbligo di deporre o della loro facoltà di non deporre o di non rispondere.

2Se è tenuta a deporre o se si dichiara disposta a deporre, la persona informata sui fatti è inoltre avvisata delle possibili conseguenze penali di una denuncia mendace, di uno sviamento della giustizia o di un favoreggiamento.

Uebersicht

Art. 181 StPO — Art. 181 StPO