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Testo di legge
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1Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.

2Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile.

3L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne.

4Qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole: a. un confronto con l’imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo; b. nel corso dell’intero procedimento il minorenne non può di norma essere interrogato più di due volte; c. si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nell’interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo; d. gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo; e. le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga; f. chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.

5Qualora appaia che la presenza dell’imputato durante l’interrogatorio potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica nonostante le misure protettive, l’imputato può essere escluso dall’interrogatorio purché il suo diritto di essere sentito possa essere garantito in altro modo. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

6L’esclusione non si applica al difensore; occorre tuttavia adottare le misure protettive atte a evitare che il minorenne sia esposto a una grave pressione psicologica. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

Uebersicht

Art. 154 StPO — Art. 154 StPO