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Testo di legge
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1La pena si prescrive: a. in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni; c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni; d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni; e. in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.

2Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: a. durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Uebersicht

Art. 99 StGB — Art. 99 StGB