Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.

2... Abrogato dall’all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1881 ; FF 2006 989 ).

3Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e formazione continua Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 689 ; FF 2013 3085 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. , sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

4Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.

5Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.

6Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora: a. essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione; b. il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e c. l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

Uebersicht

Art. 75 StGB — Art. 75 StGB