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Testo di legge
Fedlex ↗
1Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
2Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Uebersicht
Art. 69 StGB — Art. 69 StGB