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Testo di legge
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1Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
4Il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva. Introdotto dall’all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 ( RU 2022 600 ; FF 2014 4929 ).
Uebersicht
Art. 44 StGB — Art. 44 StGB