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Testo di legge
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1Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all’estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265–278).

2Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.

Uebersicht

Art. 4 StGB — Art. 4 StGB