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Testo di legge
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1Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su: a. l’esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente; b. l’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone; c. l’esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani; d. l’esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l’articolo 80; e. la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l’articolo 83. 1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64 c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l’organizzazione interna. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 ( RU 2008 2961 ; FF 2006 807 ).

2Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.

3... Abrogato dall’all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 ( RU 2022 600 ; FF 2014 4929 ).

4Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato: a. introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d’esecuzione e modificare il campo d’applicazione di sanzioni e forme d’esecuzione esistenti; b. disporre o permettere che l’esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74–85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

5Le disposizioni cantonali d’attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d’esecuzione e per l’esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all’approvazione della Confederazione.

Uebersicht

Art. 387 StGB — Art. 387 StGB