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Testo di legge
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1Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l’identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3). Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3459 ; FF 1999 1669).

2Giornali e riviste devono inoltre indicare nell’impressum la sede dell’impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.

3In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell’impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un’interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3). Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3459 ; FF 1999 1669).

1Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 3, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è della multa.

2Se gli è più favorevole, al colpevole è inflitta la pena applicabile all’autore della pubblicazione secondo l’articolo 28 capoverso 1.

3Se il reato commesso dall’autore della pubblicazione è perseguibile solo a querela di parte, il reato di cui al capoverso 1 è punibile solo se è stata sporta querela. Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 ( RU 2006 2371 ; FF 2004 6189 ). è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 ( RU 2006 2371 ; FF 2004 6189 ).

1Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

1Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

1Non sono indebiti vantaggi: a. i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo; b. i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

2Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

Uebersicht

Art. 322 StGB — Art. 322 StGB